Art. 2.
(Percorsi formativi).

      1. I percorsi formativi per le figure professionali di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della pubblica istruzione, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Federazione italiana di sessuologia scientifica (FISS), da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce per ciascuna delle figure professionali ivi indicate:

          a) le finalità, gli obiettivi e la durata del percorso formativo;

          b) i requisiti di ammissione;

          c) i contenuti e le attività oggetto di apprendimento;

          d) le metodologie di insegnamento;

          e) i criteri di valutazione delle competenze apprese.

 

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      3. Al termine di ciascun percorso formativo è rilasciato un attestato di competenza che consente l'iscrizione al registro professionale di cui all'articolo 3.